Circolare 3 - 2021/22

Informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche

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Guido Gastaldo

Dirigente Scolastico

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Azeglio, 29 agosto 2021

Circolare interna n. 3
N. Prot. come da file di segnatura

A tutto il personale in servizio nell’Istituto

Oggetto: Informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche.

In base alla normativa attualmente in vigore, in particolare il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche, per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio di istruzione, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19, nota anche come Green Pass.

La norma a tale riguardo definisce quindi al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde COVID-19.

Rilascio certificazione verde COVID-19

La certificazione verde COVID-19 viene rilasciata a chi rientra in una delle seguenti condizioni (art. 9 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87):

  1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
  2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti;

La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

Esenzione certificazione verde

Il Ministero della Salute, con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021. I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico (o secondo le indicazioni previste all’uopo).

Controllo certificazione verde e certificati di esenzione.

Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l’App VerificaC19 e, ove necessario, richiedere l’esibizione del documento di identità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App può restituire tre risultati:

  • schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa;
  • schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia;
  • schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati della verifica delle certificazioni potranno far accedere nell’istituto esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19, per i quali la verifica abbia restituito una schermata verde o azzurra, ovvero muniti di certificazione di esenzione.

Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l’ammissione al servizio ed è considerato “assenza ingiustificata”.

Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o di certificato di esenzione non può accedere presso l’istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.

Allo stato attuale, chi viola l’obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:

  • sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000;
  • l’assenza dovuta alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;
  • dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Misure di sicurezza

Si coglie l’occasione per rinnovare l’obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza:

  • è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
  • è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
  • è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all’indirizzo: www.dgc.gov.it/web/faq.html

La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all’osservanza delle prescrizioni richiamate.

Cordiali saluti,

il dirigente scolastico
Prof. Guido Gastaldo

 

 

 

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