Scuola Secondaria di I grado – Validità anno scolastico
Comunicazione alle famiglie del numero massimo di ore di assenza consentite ai fini della validità dell’anno scolastico.
Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 24 ottobre 2016, con delibera n. 10, ha definito per le Scuole secondarie di I grado il numero massimo di ore di assenza consentite ai fini della validità dell’anno scolastico, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 59/2004 e smi):
Classi a | Monte ore annuale | Ore di assenza consentite |
Tempo ordinario |
990 ore | 248 ore |
Tempo prolungato (Piverone e Vestignè) |
1221 ore | 305 ore |
Il Collegio ha inoltre individuato le seguenti
Tipologie di assenze per le quali è possibile derogare al limite massimo di assenze:
assenze, debitamente documentate, dovute a:
– Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
– Necessità di sottoporsi a terapie e/o cure programmate e documentate
– Gravi motivi di famiglia debitamente documentati
– Situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di classe
– Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
La deroga potrà essere concessa a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno interessato.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
(Comunicazione originariamente pubblicata il 24 ottobre 2016 ed aggiornata, per l’a.s. 2023/2024, il 1° settembre 2023, come da Delibera del Collegio dei docenti)